Art. 1 Costituzione e denominazione
1.1. Con la denominazione di Fondazione Reggio Tricolore è costituita, in Reggio Emilia, una Fondazione.
1.2. La Fondazione non ha scopo di lucro.
1.3. La Fondazione opera nell’ambito del territorio della Regione Emilia Romagna.
Art. 2 Finalità della Fondazione
2.1. La Fondazione ha come finalità la promozione di attività volte allo studio, alla ricerca, alla formazione, all’innovazione della politica.
2.2. La Fondazione si riconosce nei valori e nella cultura della sinistra democratica e riformista italiana ed europea.
2.3. La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali:
2.4. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse od accessorie.
Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse
3.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l’altro:
Art. 4 Patrimonio e proventi
4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, effettuati dal Fondatore;
– da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– dai beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
– dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
– dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
– da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Art. 5 Fondo di gestione
5.1. Il fondo di gestione, per l’adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
– dai contributi da chiunque provenienti e destinati all’attività della fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.
5.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
5.3. Non sarà disposta – sotto qualsiasi forma – la distribuzione degli utili.
Art. 6 Fondatore
6.1. Fondatore è:
Democratici di Sinistra – Federazione di Reggio Emilia.
Art. 7 Sostenitori e Aderenti
7.1. Possono assumere la qualifica di “Sostenitori” enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o beni, materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione.
7.2. Possono assumere la qualifica di “Aderenti” gli enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che contribuiscono, in via non continuativa, agli scopi della Fondazione in conformità a quanto deliberato di anno in anno dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione.
7.3. I “Sostenitori” e gli “Aderenti” sono ammessi con delibera del Consiglio di Indirizzo. Qualora, entro 90 giorni di calendario dalla data della domanda di ammissione, il Consiglio di Indirizzo non si sia pronunciato, la domanda deve intendersi rigettata.
7.4. La qualifica di “Sostenitore” e di “Aderente” permane per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. In caso di inadempimento del versamento dei contributi o dell’esecuzione della prestazione il Consiglio di Indirizzo potrà valutare, caso per caso e inappellabilmente, la sospensione dell’applicazione della norma di cui al presente comma.
7.5. I “Sostenitori”, nell’ambito dell’assemblea all’uopo convocata e a loro riservata, potranno nominare, a partire dal secondo mandato, fino a 3 (tre) membri elettivi del Consiglio di Indirizzo; l’Assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione e delibererà validamente a maggioranza dei componenti. L’Assemblea dei “Sostenitori” sarà validamente costituita con la presenza di almeno 20 componenti. Qualora l’assemblea non raggiunga il quorum costitutivo anche la nomina dei 3 (tre) membri elettivi sarà demandata ai 5 (cinque) componenti permanenti del Consiglio di Indirizzo.
7.6. Almeno una volta all’anno il Presidente del Consiglio di Indirizzo provvede a fornire informazioni sull’attività della Fondazione ai soci “Aderenti” e “Sostenitori”.
Art. 8 Organi
8.1. Sono organi della Fondazione:
Art. 9 Il Consiglio di Indirizzo
9.1. Il Consiglio di Indirizzo svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari.
9.2. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 5 (cinque) membri permanenti, nominati dal Fondatore a garanzia della stabilità dell’indirizzo degli scopi ideali voluti dal Fondatore stesso, che resteranno in carica a vita e da otto membri elettivi che dureranno in carica tre esercizi. Di questi ultimi, un numero massimo di tre potrà essere nominato dall’Assemblea dei “Sostenitori” e cinque dai membri permanenti del Consiglio di Indirizzo.
I membri permanenti del Consiglio di Indirizzo e quelli elettivi sono quelli risultanti dal libro dei verbali del Consiglio di Indirizzo e dalla pubblicità prevista dalle norme di legge.
9.3. In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di una delle persone fisiche di cui al punto 9.2, gli altri membri permanenti del Consiglio di Indirizzo, procederanno alla cooptazione di un nuovo membro permanente del Consiglio di Indirizzo che resterà a sua volta in carica a vita.
In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un membro elettivo del Consiglio di Indirizzo, i membri permanenti del Consiglio di Indirizzo procederanno alla cooptazione di un nuovo membro elettivo che resterà in carica fino alla scadenza .
9.4. L’esclusione di un Consigliere di Indirizzo può essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime di tutti gli altri Consiglieri in carica. L’esclusione sarà validamente operante a far tempo dalla data della delibera e non necessiterà di motivazione alcuna.
9.5. Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di:
9.6. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute almeno una volta all’anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di almeno sette dei membri, nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.
9.7. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo mediante lettera raccomandata o fax o e-mail o altro mezzo equipollente, da recapitarsi a ciascun componente almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, che dovrà essere nell’ambito della provincia di Reggio Emilia. In casi di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax o e-mail, inviato con tre giorni di preavviso.
9.8. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei suoi componenti salvo che per le deliberazioni di modifiche statutarie per le quali è necessaria la maggioranza dei 9/13 (nove tredicesimi) dei componenti.
E’ possibile tenere le riunioni del Consiglio di Indirizzo, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al Presidente del Consiglio di Indirizzo di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
9.9. Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal facente funzione di Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominati a maggioranza, tra gli intervenuti.
Art. 10 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo
10.1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è designato, fatto salvo per il primo mandato per il quale è nominato dal Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri e lo presiede.
10.2. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, inoltre:
Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione
11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto fissato dal Consiglio di Indirizzo, da tre a undici membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo. Il Presidente del Consiglio d’Indirizzo è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
11.2. I Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca anche non motivata da parte del Consiglio di Indirizzo, e possono essere riconfermati dopo la scadenza del mandato.
11.3. In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, tempestivamente convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, procederà alla sua sostituzione.
11.4. Il Consiglio di Amministrazione salvo quanto riservato al Consiglio di Indirizzo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
11.5. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.
Art. 12 Convocazione e deliberazioni del Consiglio
12.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all’anno, per la predisposizione e l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.
12.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, e-mail o altro mezzo equipollente, da recapitarsi, ad ogni amministratore e sindaco, con almeno sei giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza a mezzo telegramma o telefax, o e-mail inviato con almeno due giorni di preavviso. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno della adunanza, il luogo e l’ora.
12.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente, o del Vice Presidente, e designa un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.
12.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
E’ possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
12.5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.
Art. 13 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
13.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non nominato dal Consiglio di Indirizzo, è designato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e lo presiede.
13.2. Non vi è incompatibilità fra la carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
13.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti.
13.4. Il Presidente, inoltre:
Art. 14 Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
14.1. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
Art. 15 Revisione dei conti
15.1. L’organo di Revisione dei Conti può essere formato da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, oppure da un Revisore dei Conti Unico, sempre nominati dal Consiglio di Indirizzo. Al Consiglio di Indirizzo spetta anche la designazione del Presidente del Collegio dei Revisori. Sia il Presidente del Collegio dei Revisori sia il Revisore Unico dovranno essere scelti tra le persone iscritte nell’elenco dei revisori contabili da almeno cinque anni.
15.2. L’organo di Revisione dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile.
15.3. L’organo di Revisione dei Conti resta in carica tre esercizi, ed i suoi componenti possono essere confermati.
15.4. I componenti dell’organo di Revisione dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
15.5. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.
Art. 16 Il Comitato Scientifico
16.1. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti, le funzioni e la durata.
Art. 17 Il Direttore generale
17.1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale determinandone le competenze e le relative deleghe operative.
17.2. Il Direttore, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 18 Commissioni Consultive
18.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.
Art. 19 Emolumenti
19.1. Non sono previsti emolumenti per i componenti gli organi di indirizzo, salvo il rimborso delle spese vive sostenute. Per i componenti l’Organo di Controllo potrà essere previsto un compenso non superiore ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative. Eventuali compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione saranno deliberati dal Consiglio di Indirizzo.
Art. 20 Esercizio – Scritture Contabili – Bilancio
20.1. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
20.2. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.
20.3. Il bilancio di esercizio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.
Art. 21 Norma finale e devoluzione del patrimonio
21.1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo con la maggioranza di 10/13 (dieci tredicesimi) dei suoi componenti.
21.2. Per l’esecuzione della liquidazione il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l’esecuzione della liquidazione saranno devoluti con deliberazione del Consiglio di Indirizzo a enti, partiti o associazioni che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dalla fondazione.
Art. 22 Rinvio
22.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.